Il riconoscimento delle unioni civili in Germania e relativi effetti sulla successione.
L’istituto giuridico della convivenza registrata è stato introdotto in Germania il 16 febbraio 2001 con la legge “Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft”, in vigore dal 1 agosto 2001.
Le unioni civili sono ammesse in Germania esclusivamente per coppie omosessuali (§ 1 Abs.1 LPartG). La legge sulla convivenza registrata non equipara a tutti gli effetti la convivenza al matrimonio pur applicando ai conviventi disposizioni analoghe a quelle contenute nel codice civile tedesco per la disciplina del matrimonio.
Due persone che intendano dare vita ad una convivenza registrata devono dichiarare reciprocamente, personalmente e in contemporanea,d’innanzi all’autorità competente di voler condurre una convivenza a vita. I conviventi possono scegliere un cognome comune.
I conviventi hanno obbligo di assistenza e sostegno reciproco che persiste anche dopo eventuale separazione. La legge assicura pieno riconoscimento alla coppia dal punto di vista contributivo ed assistenziale, ciascun convivente può beneficiare ed essere inserito nell’assicurazione sulla malattia del compagno e conferisce gli stessi diritti del matrimonio in materia di cittadinanza (procedura agevolata per ottenere la naturalizzazione e diritto al ricongiungimento). L’istituto giuridico è diverso dal matrimonio in materia di filiazione e adozione. Ai conviventi non è riconosciuto il diritto di adozione congiunta ed inizialmente non permetteva l’adozione dei figli del convivente (tale possibilità è stata introdotta nel
2004). È stata introdotta però, una forma di potestà limitata tanto che i partner possono essere associati alle decisioni che riguardano la vita quotidiana del bambino e richiedere l’affidamento in caso di morte del genitore naturale. Al convivente superstite, inoltre, sono attribuiti gli stessi diritti successori che il matrimonio conferisce ai coniugi, inoltre la legge prevede pensione di reversibilità, permesso di immigrazione per il partner straniero, reversibilità dell’affitto e l’obbligo di soddisfare i debiti contratti dalla coppia.
Il 22 ottobre 2009, la Corte costituzionale federale ha stabilito l’estensione di tutti i diritti ed i doveri del matrimonio alle coppie dello stesso sesso registrate.
La situazione attuale in Italia. La coppia di fatto
L’Italia non ha attualmente una legislazione effettiva per le unioni civili. Si parla pertanto di “coppia di fatto” in quanto non riconosciuta giuridicamente. Ciò non significa, tuttavia, che una unione stabile, sia pure “di fatto”, non faccia sorgere in capo ai conviventi diritti e doveri. Il quadro è però frammentario, nel senso che i diritti e doveri non sono omogenei, non derivano da una normativa unitaria ed omogenea, come nel quadro del matrimonio, ma sono frammentari e soltanto quelli previsti da specifiche leggi. Una differenza fondamentale tra matrimonio e coppia di fatto riguarda l’eredità: se uno dei coniugi muore l’altro ne è erede per legge, mentre nel caso di coppia di fatto un convivente non è erede dell’altro, a meno che non lo sia per testamento del compagno/a defunto/a]. Tra i conviventi, infatti, non esiste alcun diritto legale alla successione. Naturalmente il compagno/a può essere nominato erede, come qualunque altra persona, per testamento. L’inconveniente di tale soluzione, però, è che per testamento si può disporre solo di una quota del proprio patrimonio, chiamata appunto “disponibile”. Se si hanno parenti stretti (come per esempio fratelli o figli), questi hanno diritti su gran parte del patrimonio, e potrebbero chiedere la “legittima”, cioè la parte che spetta loro del patrimonio del defunto a prescindere dalla sua volontà diversamente espressa, quindi una disposizione in favore del compagno/a verrebbe annullata o perlomeno ridotta di molto. Il testamento ha inoltre alcuni inconvenienti pratici: per esempio, deve essere redatto bene, cioè osservando le formalità, ma questo non comporta al convivente problemi maggiori di quelli che incontra qualunque altra persona che faccia testamento.