A partire da febbraio 2015, istituto introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 132/2014, chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, avrà l’obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nel novero degli strumenti di ADR (alternative dispute resolution), in aggiunta agli altri strumenti già previsti nel nostro ordinamento giuridico. Pertanto, la ratio sottesa a tale scelta normativa è quella di tentare di incentivare ulteriormente la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale, per tentare di decongestionare il sistema e gli ingranaggi della giustizia civile.
La procedura di negoziazione assistita, sostanzialmente consiste nella sottoscrizione delle parti in lite di una convenzione, ossia un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale.
Ambito di applicazione della procedura di negoziazione assistita obbligatoria L’esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria nelle controversie in materia di:
1) risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;
2) pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da accettazione entro trenta giorni o è seguito da rifiuto espresso dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.