La rinuncia all’eredità.

La morte di una persona determina la chiamata dei suoi successori all’eredità. Tale chiamata, detta anche vocazione all’eredità, non comporta per i chiamati l’acquisto automatico della qualità di erede e il subentro nella totalità dei rapporti trasmissibili del defunto: l’ordinamento prevede che ciò avvenga susseguentemente ad un atto di manifestazione della volontà del chiamato, costituito dall’accettazione. Correlativamente, il chiamato all’eredità è libero di rinunciare ai diritti (e di evitare l’accollo dei relativi oneri) che l’assunzione della qualità di successore comporta. A tale fine l’ordinamento prevede il compimento di un atto definito rinunzia all’eredità. La rinunzia all’eredità è disciplinata al capo VII del titolo I, libro II del codice civile. La rinunzia all’eredità è un atto unilaterale non recettizio, ossia una dichiarazione non rivolta ad un destinatario determinato. Mediante tale dichiarazione, il chiamato all’eredità manifesta la sua volontà di non assumere la qualità di erede del defunto. Chi rinunzia all’eredità è considerato come non vi fosse mai stato chiamato: essa ha pertanto effetto retroattivo. Il rinunziante, comunque, può ritenere le donazioni ricevute e richiedere il legato di cui sia stato reso beneficiario dal testatore (articolo 521 del codice civile). Questo, beninteso, sino al concorrere del valore dei beni oggetto di donazione o di legato con il valore della quota disponibile, poiché, in caso di eccedenza del primo valore sul secondo, le disposizioni testamentarie e le donazioni eccedenti sono soggette all’azione di riduzione a tutela dell’integrità della quota di legittima da parte degli eredi legittimi in tutto o in parte pretermessi. La rinunzia non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere parziale (articolo 520 del codice civile). Inoltre, la rinunzia fatta contro un corrispettivo importa accettazione dell’eredità e analogo effetto ha la rinunzia che sia fatta in favore solo di alcuni e non di tutti i chiamati (articolo 478 del codice civile). La rinunzia all’eredità, se compiuta nell’ambito di una successione legittima, comporta l’accrescimento della parte del rinunziante in favore di coloro che avrebbero concorso con lui nella successione (articolo 523 del codice civile). Concorre tuttavia con l’accrescimento l’applicazione dell’istituto della rappresentazione (articoli 467 e seguenti del codice civile), in virtù del quale i discendenti legittimi o naturali di colui che non vuole accettare l’eredità gli subentrano, nonché quanto disposto dall’articolo 571 comma 2  del codice civile, in virtù del quale, qualora la rinuncia provenga da vocati all’eredità che siano genitori in concorso con ascendenti del defunto, la quota che sarebbe spettata ai rinunzianti si devolve agli ascendenti stessi. Qualora la rinunzia sia compiuta nell’ambito di una successione testamentaria e il testatore non abbia disposto la sostituzione (cioè non abbia stabilito nel testamento che in caso di rinuncia del vocato all’eredità sia chiamata un’altra persona) si verifica l’identico fenomeno dell’accrescimento della quota del rinunziante ai coeredi, ovvero la devoluzione della medesima agli eredi legittimi (articolo 524 del codice civile).Nel termini di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità, che è pari a dieci anni (articolo 480 del codice civile), l’intervenuta rinunzia può essere revocata, attraverso una dichiarazione di accettazione dell’eredità. Si tratta di una facoltà che non è prevista per l’accettazione, che invece è atto irrevocabile. Al tempo stesso, tale facoltà incontra un limite ulteriore al termine decennale prima ricordato: l’eredità non deve essere già stata accettata, nel frattempo, da altro chiamato cui la rinuncia ha giovato (articolo 525 del codice civile) e comunque senza pregiudizio per i terzi che abbiano acquistato ragioni sopra i beni dell’eredità.

COME SI FA

La dichiarazione di rinunzia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Essa viene inserita nel registro delle successioni (articolo 519 del codice civile) che è tenuto presso la cancelleria di ogni Tribunale, a cura del cancelliere. Il registro è diviso in tre parti, di cui la seconda è appositamente prevista per l’inserimento degli atti di rinunzia all’eredità (articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile). Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che le vengano richiesti (articolo 53 delle medesime disposizioni). La dichiarazione di rinunzia può essere impugnata da chi l’ha resa qualora sia stata effetto di violenza o dolo. Non è prevista invece la possibilità di impugnare la rinunzia per errore, laddove il rinunziante abbia errato circa la consistenza dell’asse ereditario. In questi casi egli potrà revocare la rinunzia precedentemente intervenuta, nei limiti in cui questo è ammesso dall’ordinamento (articolo 526 del codice civile).

I creditori del rinunziante possono essere pregiudicati dalla rinunzia che questi abbia fatto dell’eredità, qualora dalla rinunzia derivi il mancato ingresso di uno o più cespiti nel patrimonio del rinunziante, che, si ricorda, costituisce garanzia delle obbligazioni da questi assunte, secondo l’articolo 2740 del codice civile. In tale caso, anche qualora la rinunzia non consegua a frode ai danni dei creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante (articolo 524 del codice civile). Ciò allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, ma limitatamente al concorso tra il valore dei crediti vantati e il valore di beni ereditari e non oltre.

CHI PUO’ RINUNCIARE

Per rinunziare all’eredità è necessario esservi stati chiamati. Il chiamato all’eredità che sia nel possesso dei beni ereditari, ove siano trascorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione senza che abbia provveduto all’inventario dei beni ereditari di cui all’articolo 485 del codice civile, non può più rinunziare all’eredità ed è considerato erede puro e semplice. Decade inoltre dalla facoltà di rinunziare all’eredità il chiamato all’eredità che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, e, nonostante un’eventuale intervenuta rinuncia, viene considerato erede puro e semplice (articolo 527 del codice civile).

Domande Frequenti

  1. Chi ha ricevuto donazioni o legati e vuole rinunziare all’eredità può trattenere quanto ricevuto a titolo di liberalità?

Si, ma non senza limiti. L’articolo 521 del codice civile dispone la possibilità per il rinunziante di ritenere la donazione o di domandare il legato a lui fatto, ma solo nei limiti del concorso del valore di tali liberalità con il valore della porzione disponibile dell’eredità.

  1. È possibile accettare l’eredità dopo che sia intervenuta una precedente rinunzia?

L’ordinamento consente a colui che ha rinunziato all’eredità di revocare tale atto, ma non illimitatamente.In primo luogo la revoca dovrà intervenire prima che sia spirato il termine per l’esercizio del diritto di accettazione dell’eredità, quindi entro i dieci anni dal momento dell’apertura della successione.

In secondo luogo la revoca non può comunque pregiudicare i diritti di coloro che, susseguentemente alla rinunzia e prima della revoca, abbiano accettato l’eredità o dei terzi che abbiano acquistato ragioni sopra i beni dell’eredità. 

  1. È possibile rinunziare all’eredità contro un corrispettivo?

Si, ma la rinunzia operata verso un corrispettivo viene riqualificata dal codice civile, all’articolo 476, come forma di accettazione tacita dell’eredità. Chi rinunzia contro corrispettivo, lungi dall’evitare l’acquisto della qualità di erede, diviene tale.

  1. È possibile rinunziare parzialmente all’eredità?

No: la rinunzia parziale all’eredità è sanzionata dall’articolo 520 del codice civile con la nullità.