Il diritto successorio italo-tedesco secondo il principio della cittadinanza
Da applicarsi sino al 16.08.2015 per effetto dell’entrata in vigore (a partire dal 17.08.2015) del Regolamento Europeo n. 650/2012 che sancisce che, per l’individuazione della legge applicabile all’intera successione, debba farsi riferimento all’ultima residenza del defunto e non più alla sua cittadinanza.
La successione per causa di morte di soggetti residenti all‘estero è regolata, in applicazione del principio di cittadinanza, dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
In caso di cittadinanza italiana la successione va generalmente regolata dalla legge italiana. In alternativa, il cittadino italiano residente in Germania, ha la possibilità di optare, a mezzo testamento pubblico, per l‘applicazione del diritto successorio tedesco.
Stesso principio si applica naturalmente al caso inverso, e cioè, al cittadino tedesco con residenza in Italia. La successione sarà regolata, in assenza di scelta diversa, dal diritto tedesco.
Da tenere presente, però, che la regolamentazione successoria del diritto estero non si estende alle previsioni relative all‘apertura della successione e/o alla trascrizione di beni immobili. A tali formalità continuerà ad applicarsi, a prescindere dalla scelta effettuata dal de cujus, il diritto del luogo dove si trova il patrimonio.
La scelta della disciplina normativa applicabile comporta naturalmente conseguenze diverse. Ad esempio l‘ordinamento tedesco, a differenza dell‘ordinamento italiano, offre la possibilità di redigere testamenti congiunti o reciproci – i cosi detti Erbvertrag o gemeinschaftliches Testament (Berliner Testament) – attraverso i quali si può disporre congiuntamente in favore di terzo o disporre in maniera reciproca.
Un esempio pratico potrebbe aiutare a meglio comprendere le diverse regolamentazioni normative previste dai due ordinamenti. Considerato l‘estrema complessità dell‘argomento ci si limiterà ad esporre il seguente caso in maniera semplice, senza dilungarsi in formali quanto sterili tecnicismi e condizionamenti. Supponiamo che Tizio, cittadino italiano residente in Germania, abbia avuto una relazione extraconiugale con una cittadina tedesca e che da tale relazione sia nato un figlio, al quale Tizio ha corrisposto, anche solo temporaneamente, gli alimenti. Supponiamo, ancora, che Tizio, successivamente, abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana e che sia diventato padre di altri due figli.
In applicazione, in materia successoria, del principio di cittadinanza e in assenza di diversa volontà, al cittadino italiano (Tizio, nel nostro caso) residente in Germania si applica la legge successoria italiana. In seguito a decesso di Tizio, si profilerebbe, pertanto, la seguente regolamentazione ereditaria: i figli naturali e i figli legittimi, intendendosi per naturali i figli nati fuori dal matrimonio e per legittimi i figli nati dal matrimonio, succedono al padre in parti uguali. In sostanza i figli naturali, sono, equiparati in tutto e per tutto ai figli legittimi e concorrono in egual misura con questi ultimi. Nessuna diversa volontà o deroga a tale principio è possibile esprimere in forma testamentaria in quanto, la legge italiana, riserva a favore dei figli, naturali e legittimi, la così detta quota di legittima.
Al di fuori di ogni principio morale, se nel caso specifico Tizio intende evitare che il figlio naturale, nato dal rapporto extraconiugale, concorra in egual misura con i propri figli legittimi potrebbe optare per l‘applicazione del diritto successorio tedesco. Ma ciò non basta, in quanto anche la disciplina successoria tedesca equipara i figli naturali ai figli legittimi. La successione tedesca, però, a differenza di quella italiana, pur riconoscendo una quota di legittima in favore del figlio naturale, consente, a determinate condizioni, di limitare in maniera significativa la quota da destinare al figlio naturale.
Per ottenere un tale effetto Tizio potrebbe, infatti, con testamento pubblico:
optare per l‘applicazione del diritto successorio tedesco; 2) nominare come suoi unici eredi, oltre al coniuge, i due figli legittimi; 3) rinunciare, eventualmente, alla sua quota di legittima nei confronti della coniuge, cosiddetto Pflichtteilsverzicht, per il caso di premorienza della coniuge, poichè, altrimenti, verrebbe a determinarsi un incremento del patrimonio di Tizio.
In tal modo la quota di riserva, cosiddetto Pflichtteil, destinata al figlio naturale potrebbe essere ridotta ad 1/15 dell‘asse ereditario. Inoltre, è da tenere presente, che a differenza della normativa italiana la quota di riserva venutasi così a determinare, costituisce diritto di credito. Pertanto, gli eredi nominati potranno dare seguito alla liquidazione in danaro della quota di riserva destinata al figlio naturale.