In Italia la compravendita di immobili segue ormai una prassi contrattuale diffusa e consolidata che si sostanzia: nella stipula di un contratto preliminare, che ha effetti puramente obbligatori in quanto le parti si impegnano rispettivamente ad acquistare e a vendere, e nella redazione del contratto definitivo, nella forma dell´atto pubblico, che produce l´effetto reale e sostanziale del trasferimento della proprietà in capo all´acquirente.
Il contratto preliminare
È l´atto che precede il rogito meglio noto come “promessa di vendita”. Si tratta di un contratto di carattere privato non è infatti richiesto l´intervento di un notaio, attraverso il quale le parti regolamentano tutti gli aspetti che formeranno oggetto del successivo rogito notarile. Il preliminare nella pratica anticipa in tutto e per tutto gli effetti del rogito, come il pagamento del prezzo e l´immissione nel possesso. Per una maggiore tutela dell´acquirente si consiglia, comunque, di procedere sempre alla trascrizione nei registri immobiliari del contratto preliminare stipulato perché possa essere opponibile a terzi. Gli elementi fondamentali da indicare nel compromesso sono i seguenti. I dati completi dei contraenti; prezzo dell´immobile; le modalità di pagamento; i dati catastali; la descrizione dell´immobile e dei confini; la data pattuita per il rogito; l´indicazione di eventuali ipoteche o servitù che gravano sull´immobile; la garanzia che altri non vantino diritti sull´immobile; la garanzia da vizi; data, luogo e firma dei contraenti.
L´atto pubblico di compravendita
Il rogito notarile consiste nell´ atto conclusivo della trattativa di compravendita immobiliare. Rappresenta, infatti, il vero e proprio atto di vendita, ovvero, il momento attraverso il quale avviene il passaggio definitivo della proprietà dell´immobile dal venditore all´acquirente. È redatto, di solito, dal notaio nominato dal compratore e contiene tutti gli elementi necessari per individuare l´immobile oggetto di compravendita.
In caso di comproprietà, l´atto dovrà essere firmato da tutti i comproprietari, oppure, da un loro rappresentante al quale sia stata conferita una procura notarile. I controlli sull´esistenza d´ipoteche, pratiche di condono edilizio e verifiche del rispetto del piano regolatore, possono essere espressamente affidati al notaio. Il notaio, ad ogni modo, è tenuto: a registrare l´atto entro venti giorni e a versare le relative imposte per conto dell´acquirente. Inoltre, l´atto notarile dovrà essere trascritto nel più breve tempo possibile.
Il venditore per la redazione dell´atto notarile dovrà fornire la seguente documentazione: carta d´identità e codice fiscale delle parti; rogito relativo all´acquisto precedente; dichiarazione di successione nella quale sia compreso l´immobile da vendere; licenze e concessioni edilizie con le eventuali varianti; certificato di abitabilità/agibilità; domande di condono edilizio con i bollettini di versamento dell´oblazione; concessioni in sanatoria; planimetrie; certificati catastali.